Art. 2.
(Obblighi informativi)

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato per la politica informativa e di sicurezza nazionale comunica tempestivamente al Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza qualsiasi informazione ottenuta dai Servizi per le informazioni e la sicurezza che concerna la sussistenza o l'accertamento di minacce immediate e dirette alla sicurezza nazionale della Repubblica.
      2. Il Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza è altresì aggiornato costantemente sull'evoluzione delle crisi politico-militari che coinvolgano unità delle Forze armate impiegate all'estero

 

Pag. 5

nel contesto di missioni militari di pace o che siano comunque suscettibili di compromettere l'incolumità fisica di cittadini italiani residenti all'estero.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato per la politica informativa e di sicurezza nazionale comunica altresì ai presidenti delle regioni interessate qualsiasi informazione ottenuta dai Servizi per le informazioni e la sicurezza che concerna l'insorgere di minacce immediate e dirette alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche nel relativo territorio regionale.