1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato per la politica informativa e di sicurezza nazionale comunica tempestivamente al Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza qualsiasi informazione ottenuta dai Servizi per le informazioni e la sicurezza che concerna la sussistenza o l'accertamento di minacce immediate e dirette alla sicurezza nazionale della Repubblica.
2. Il Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza è altresì aggiornato costantemente sull'evoluzione delle crisi politico-militari che coinvolgano unità delle Forze armate impiegate all'estero